Voucher settore agricolo

Dic 1, 2016


Relativamente al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio attraverso il meccanismo dei “buoni” (voucher), il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ pubblicate sul sito cliclavoro.gov.it.
Dopo le prime importanti precisazioni soprattutto in merito ai tempi delle variazioni e/o modifiche (FAQ 4), alla possibilità di comprendere in un’unica mail preventiva di comunicazione più lavoratori (FAQ 9) e anche più orari di prestazione (FAQ3), il Dicastero ha integrato le precedenti informazioni fornite con altre che riguardano, nello specifico, il meccanismo dei voucher per gli imprenditori del settore agricolo.

Lavoro Faq aggiornate

Sulle modalità di comunicazione delle variazioni e/o modifiche da parte dell’imprenditore agricolo, la nuova FAQ n. 11 precisa che, fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (ad es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.

La regola generale per la comunicazione delle variazioni e/o modifiche (FAQ n. 4) vuole che la variazione della comunicazione già effettuata vada comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono, individuando le seguenti ipotesi:

• se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
• se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
• se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
• se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
• se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
• se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
• se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Comunicazione unica per prestazioni superiori a tre giorni

Tornando al caso specifico del settore agricolo, il Ministero aggiunge quanto segue.
Nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito mantenere nell’applicativo INPS l’attuale assetto che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni. Ciò, in quanto solo la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione (FAQ 12).
Nel caso in cui il prestatore di lavoro accessorio svolge l’attività per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì), i committenti agricoli possono effettuare un’unica comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, invece che una comunicazione per ciascun singolo periodo di tre giorni.
Anche se il Legislatore richiede una comunicazione “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni”, la nuova FAQ ministeriale n. 13 – rimanendo in linea con quanto già sostenuto con la FAQ n. 1 – riconosce che sarà, comunque, possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.
In caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all’INPS, la FAQ n. 14 chiarisce se è necessario procedere anche ad una nuova comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nello specifico si afferma che – in riferimento a ciascun settore – laddove l’integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione, benché sia stata inviata all’INPS una comunicazione di integrazione. In particolare, nel settore agricolo non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all’INAIL i dati riguardanti il prolungamento dell’orario della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.
Infine, in un’ottica di semplificazione, nel caso in cui la prestazione venga svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, occorre indicare quale luogo di svolgimento della prestazione la sede della ditta del committente e non la destinazione finale oppure i singoli tragitti (FAQ n. 15).