Verifiche INPS su soci di snc e sas con oggetto sociale la locazione/gestione di beni immobili propri

Giu 20, 2017

A seguito della conclusione delle operazioni per l’estrazione dei soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.), i

quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all’anno 2012, risultavano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa, l’INPS ha iscritto in automatico nella Gestione Commercianti, con decorrenza 1 gennaio 2012, ben 4.376 soggetti, mentre ha avviato le attività di controllo e verifica per altri 3.081 soggetti.

 

Tuttavia poiché le precedenti operazioni Poseidone hanno dato luogo a contenziosi amministrativi e giudiziari relativi a soci di società di persone con oggetto sociale la locazione e gestione di beni immobili propri, con messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 l’Istituto ha fornito istruzioni in merito.

 

In particolare l’ Avvocatura centrale dell’Istituto ha reso noto che i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ma è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore.

 

Per quanto sopra, in corso di istruttoria dei ricorsi saranno svolte le seguenti verifiche:

 

  • presenza dell’indicazione del solo reddito per godimento beni propri nella dichiarazione dei redditi della società e del socio;
  • verifica del quadro di determinazione del reddito della società (quadro rf o rg) ed eventuale indicazione di redditi da beni strumentali o non strumentali;
  • presenza della dichiarazione iva;
  • presenza tra i “redditi percepiti” di eventuali aziende commerciali quali sostituto d’imposta;
    verifica della presenza della compilazione degli studi di settore o delle eventuali cause di esclusione;
  • verifica delle informazioni presenti nella funzione “atti di registro”;
  • verifica dell’atto costitutivo da cui si evincano i conferimenti patrimoniali dei soci ed i beni di cui dispone la società;
  • analisi dei contratti di locazione stipulati dalla società, volta a verificare da un lato che gli immobili oggetto di tali contratti coincidano con gli immobili di cui la società dichiara nei modelli reddituali la proprietà, dall’altro che l’ammontare dei canoni indicati nei contratti coincida con quello denunciato come reddito d’impresa;
  • reperimento di atti negoziali che dimostrino che la società gestisce anche beni non di proprietà o non conferiti dai soci, svolgendo quindi un’attività di intermediazione immobiliare.

Successivamente l’Istituto valuterà l’opportunità di richiedere la produzione dei registri contabili, delle fatture o delle ricevute emesse, della documentazione inerente i costi eventualmente indicati nella dichiarazione dei redditi nonché degli eventuali studi di settore o altra documentazione ritenuta utile.

 

Sarà, inoltre, rilevata anche l’organizzazione aziendale, la sussistenza o meno di una sede sociale e l’impiego di personale.

 

Se al termine degli adempimenti istruttori la Sede accerterà l’infondatezza delle ragioni sostanziali che hanno determinato l’emissione della richiesta di pagamento, interverrà in autotutela annullando il provvedimento emesso.