Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini

Set 15, 2016

Il “Super-Bonus occupazionale trasformazione tirocini” è una misura di “Garanzia Giovani” che mira a promuovere l’assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante, dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

I 50 milioni di euro stanziati sono stati esauriti, ma il Ministero del Lavoro informa che sono già pronti ulteriori 20 milioni di euro.
Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro – privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori – con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Lavoratori

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato, erano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non inseriti in un percorso di studi e non occupati.

L’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro e non spetta per una nuova assunzione dello stesso lavoratore, sia che sia stata effettuata dallo stesso datore che da altro datore.

Non è, inoltre, possibile fruire del Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Datori

Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.

Le tipologie contrattuali:

• contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
• contratti di apprendistato professionalizzante;
• contratti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Per i contratti di lavoro part-time, il Super Bonus spetta purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dell’orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• lavoro domestico;
• lavoro intermittente;
• lavoro accessorio.

Fruizione: conguaglio o compensazione

L’importo dell’incentivo spettante – dai 3mila ai 12mila euro – è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

E’ fruibile in 12 quote mensili di pari importo mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

In caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi vanno proporzionalmente ridotti.

Adempimenti del datore
Prenotazione

Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato – “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet.

Percorso: “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Se l’esito della verifica preliminare dei requisiti da parte dell’Inps è positivo, l’Istituto, in genere entro il giorno successivo all’invio dell’istanza ed esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. L’interessato dovrà visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e lo stesso dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Se, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l’assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l’Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.

Conferma della prenotazione

Se l’istanza di prenotazione inviata è accolta:

• entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione;
• entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

L’Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all’istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio.

Inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Norme e prassi 

Inps – circolare n. 89 del 24 maggio 2016