Il D.Lgs. n. 203/2016 ha attuato nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
ed ha sostituito gli articoli 5, c. 3-ter e 24 del TUI, contenenti la disciplina del lavoro stagionale.
Con circolare n. 37 del 16 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni in merito, chiarendo che per quanto concerne le attività stagionali dei settori “agricolo” e “turistico alberghiero”, occorre guardare al D.P.R. n. 1525/1963 ed ai contratti collettivi che disciplinano tali settori.
Il Ministero si sofferma su:
- sistemazione alloggiativa;
- lavoro stagionale pluriennale;
- conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato;
- casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale.
Conversione
La conversione può avvenire, sempreché siano disponibili quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Pertanto, chiarisce la circolare, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
Indennità al lavoratore in caso revoca del nulla osta
I lavoratori a cui sarà revocato il nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro e, quindi, revocato il permesso di soggiorno, con l’immediata conseguenza del venir meno sia del rapporto di lavoro che della legittimità di presenza sul territorio nazionale, potranno chiedere all’Autorità giudiziaria il riconoscimento di un’indennità rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo.
L’indennità, sottolinea la circolare ministeriale, sarà determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, sarà corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario.