Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà Recupero sulle risorse residue anni 2014-2015

Nov 20, 2017

Con circolare n. 165 dell’8 novembre 2017, l’INPS ha evidenziato che, al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende ammesse al beneficio dello sgravio contributivo per i

contratti di solidarietà difensivi (ex art. 6, del D.L. n. 519/1996), è emerso che le misure autorizzate sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti di alcune aziende – i cui elenchi sono allegati alla circolare stessa – a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014 (vedi elenco n. 1 allegato alla circolare), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

L’azienda destinataria di decreto direttoriale di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015 (vedi elenco n. 2 allegato alla circolare), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzerà all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo.

Specifica la circolare n. 165/2017 che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2018.