L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con riferimento alla procedura di definizione agevolata dei debiti su
sanzioni amministrative in materia di lavoro di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito nella Legge n. 225/2016 – ha comunicato ad Equitalia di ritenere che i debiti derivanti da sanzioni amministrative in materia di lavoro, irrogate con provvedimenti adottati dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro (già DPL) non debbano essere interessati dalla procedura in questione.
L’INL motiva la propria decisione in virtù del fatto che il comma 10 lett. e-bis, dell’art. 6 del D.L. 193/2016, esclude l’applicazione delle disposizioni alle “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali”.
Conseguentemente, con nota prot. n. 3000 del 4 aprile 2017, l’Ispettorato ha invitato Equitalia ad uniformarsi a tale indicazione in fase di istruttoria delle richieste di definizione agevolata dei debiti.