Il D.Lgs. n. 109/2012, relativo alle sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi extraUE il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto nel nostro ordinamento una sanzione amministrativa accessoria, consistente nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, che viene applicata dal Giudice nella sentenza di condanna per il relativo reato.
I criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria in questione, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Posto ciò, rispondendo ad apposito quesito posto da un Ispettorato Territoriale, l’INL – con nota prot. n. 6152 del 10 luglio 2017 – ha evidenziato che, poiché non è stato ancora adottato il citato decreto recante la determinazione dei criteri e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria applicata dal Giudice, la determinazione della sanzione accessoria di cui al comma 12-ter dell’articolo 22, D.Lgs. n. 286/98 non è quantificabile, con conseguente impossibilità di applicazione ed esecuzione.