Rilascio profilo INAIL alle STP

Set 15, 2017

La “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” ha previsto la possibilità di costituire

società tra professionisti per l’esercizio di attività professionali e, per consentire alle STP l’accesso ai servizi telematici INAIL correlati alla gestione dei rapporti assicurativi, l’Istituto ha adeguato i sistemi di profilazione, prevedendo la realizzazione di nuovi profili riservati alle STP per ogni albo professionale.
Il primo profilo realizzato riguarda le società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online è stato predisposto un apposito modulo di richiesta che prevede l’indicazione dei seguenti dati:

 

  • generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, che è il soggetto che deve presentare la domanda di abilitazione all’INAIL. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
  • denominazione sociale, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
  • Pec della società (depositata presso il registro imprese);
  • numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine di appartenenza dei soci professionisti;
  • numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’INAIL (si rammenta che i soci professionisti devono essere assicurati e l’obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante).

 

Non è, invece, necessario acquisire l’elenco dei soci professionisti, in quanto lo stesso è depositato presso gli albi ed i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono esercitati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

 

Gestione deleghe e LUL

 

Specifica la circolare INAIL n. 35 del 13 settembre 2017 che la gestione delle deleghe così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, vanno riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.