Riduzione della prognosi riportata nel certificato di malattia

Mag 17, 2017

La data di prognosi indicata sul certificato di malattia telematico è suscettibile di variazioni sia in

termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Nel primo caso il lavoratore provvederà a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione così da permettere, tra le altre cose, il riconoscimento da parte dell’INPS della tutela per malattia per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro.

In caso di guarigione anticipata l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, così da documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Poiché, però, quest’ultima non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, l’INPS ha chiarito che, a fronte di una guarigione anticipata, la rettifica della data di fine prognosi rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Istituto, in quanto il certificato assume di fatto il valore di domanda di prestazione previdenziale.

Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va richiesta al medesimo medico che ha redatto il primo certificato.

Conclude la circolare INPS n. 79 del 2 maggio 2017 specificando che per la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo.

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle suddette ipotesi e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.