Reinserimento lavorativo INAIL

Mar 16, 2017

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL, con delibera n. 2 del 22 febbraio 2017, ha integrato le Linee

di indirizzo per il reinserimento lavorativo, prevedendo nelle more del perfezionamento delle relazioni dell’Istituto con ANPAL, che:

 

  • il datore di lavoro – che intenda assumere un disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia, con riconosciuti danni permanenti, che sia alla ricerca di occupazione o che sia iscritto nelle liste del c.d. collocamento obbligatorio – possa richiedere all’INAIL di avviare il percorso di definizione del Progetto di Reinserimento Lavorativo Personalizzato ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli accomodamenti ragionevoli;
  • la formalizzazione da parte dello stesso datore di lavoro di voler assumere, anche con decorrenza temporale differita, il disabile da lavoro sia condizione vincolante;
  • il rimborso degli oneri necessari per la realizzazione degli interventi, sia effettuato da parte dell’INAIL solo dopo l’assunzione del lavoratore.

 

La delibera prevede, altresì che i progetti di reinserimento individualizzato delle persone con disabilità da lavoro – mirati sia alla conservazione del posto di lavoro, sia all’inserimento in una nuova occupazione – siano monitorati per verificarne i risultati.