Per prolungamento della CIGS domanda entro il 20 aprile

Mar 16, 2017

Il D.I. n. 98189 del 29 dicembre 2016, relativo ai criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti

di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 148/2015, nonché criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017

Pertanto la domanda di autorizzazione all’ulteriore periodo di CIGS va presentata telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, utilizzando il modulo “ModuloIstanzaProlungamentoCIGS”, reperibile nell’area “modulistica” del sito ministeriale (www.lavoro.gov.it) entro il 20 aprile prossimo al seguente indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it .

Le domande saranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio, che dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PEC.

Come si evince dal D.I. n. n. 98189 del 29 dicembre 2016, entro la medesima data va presentata anche la domanda di reiterazione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione utilizzando la modulistica indicata nella pagina internet www.lavoro.gov.it (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A), all’indirizzo: sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all’istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line.

Anche in questo caso, le istanze verranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato esclusivamente tramite PEC.