Prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2017

Ott 5, 2017

Con riferimento alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni

ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi, l’INAIL ha ricordato che – in virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016 – i decreti ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 luglio 2017, hanno confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale approvati dai precedenti decreti ministeriali del 19 luglio 2016 con decorrenza 1° luglio 2016.
Inoltre l’Istituto ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle seguenti prestazioni, rammentando che non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso:

 

  • rendite per inabilità permanente;
  • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura;
  • assegno per assistenza personale continuativa;
  • assegni continuativi mensili;

 

Assegno una tantum in caso di morte

 

La circolare INAIL n. 38 del 27 settembre 2017 specifica che, nei settori industriale e agricolo, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è confermato nella misura di euro 2.136,50.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le seguenti percentuali:

 

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.