Prestazioni INAIL ai minorenni

Set 15, 2017

Con circolare dell’1 settembre 2017, l’INAIL ha fornito istruzioni in merito all’erogazione delle

prestazioni economiche a favore dei minorenni.

 

Inabilità temporanea assoluta

 

Il minorenne che presti attività lavorativa prima del compimento della maggiore età ha diritto alla retribuzione e poiché l’indennità per inabilità temporanea assoluta è una prestazione sostitutiva della retribuzione, la stessa va corrisposta dall’INAIL direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l’intervento del genitore esercente la potestà o del tutore, né l’autorizzazione del giudice tutelare.

Rendita diretta

I ratei di rendita diretta e gli eventuali arretrati dovranno essere riscossi dal genitore esercente la potestà sul minore o dal tutore e, anche nel caso di specie, non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il pagamento dei ratei di rendita e degli eventuali arretrati va, invece, effettuato direttamente nelle mani del minore emancipato.

Indennizzo in capitale del danno biologico

Anche l’indennizzo in capitale del danno biologico va corrisposto al genitore esercente la potestà sul minore o, in mancanza, al tutore.
In questo caso è, altresì, necessario acquisire anche l’autorizzazione del giudice tutelare.

Il pagamento della prestazione in questione dovrà essere effettuato nelle mani del minore emancipato, purché assistito dal curatore e senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Rendita a superstiti

La riscossione dei ratei di rendita ai superstiti che competono al minorenne non deve essere sottoposta ad autorizzazione del giudice tutelare per cui il relativo pagamento potrà essere effettuato nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest’ultimo.

 

Ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto

 

La circolare INAIL n. 34 dell’1 settembre 2017 specifica, infine, che, qualora l’Istituto debba versare al minorenne ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto, sarà necessario acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare.
Per il minore emancipato, per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.