Prest.O.: l’INPS rettifica le sue istruzioni

Lug 18, 2017

A proposito del nuovo contratto di prestazione occasionale, con circolare n. 107/2017, l’INPS nel calcolo

della forza aziendale aveva ritenuto andassero computati anche gli apprendisti a tempo indeterminato, ma tale interpretazione era stata subito contestata dagli operatori del settore in quanto, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015, fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

In data 12 luglio 2017 l’Istituto è tornato sulla questione specificando che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato.

Con il suddetto messaggio è stato, inoltre, specificato che:

  • ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
  • ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dal Legislatore, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

Il settore agricolo

Per quanto concerne, invece, il regime per l’agricoltura, il messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 ha rettificato i compensi minimi.

Quindi, nel settore agricolo il compenso minimo orario è, adesso, sempre ricavato assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014) ma, ai predetti minimi salariali va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono le seguenti:

 

Area professionale

 

Misura del compenso minimo
Orario

 

Giornaliero

(durata non superiore a 4 ore)

1^ € 9,65 € 38,60
2^ € 8,80 € 35,20
3^ € 6,56 € 26,24