Premi assicurativi

Feb 3, 2017

Con Decreto Interministeriale del 9 novembre 2016 è stata approvata la determina del Presidente

dell’INAIL n. 307 dell’8 agosto 2016 relativa ai criteri ed alle modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019 e gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il medesimo triennio, nonché la percentuale di riduzione per il 2017 pari al 16,48{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

 

Con circolare n. 6 del 25 gennaio 2017 l’Istituto ha, quindi, specificato i criteri di applicazione evidenziando che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

 

Per l’anno in corso rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2015 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015.

 

Inoltre, specifica la circolare, la percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2017 per cui, per i premi di autoliquidazione, la percentuale di riduzione stabilita si applica alla rata anticipata dovuta per 2017 ed alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2018.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2017 senza presentazione di una nuova istanza.