Permessi e congedi per unioni civili e convivenze di fatto

Mar 16, 2017

A seguito della Legge n.76/2016, che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le

convivenze di fatto, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 relativa alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992, l’INPS ha emanato una circolare con

 

cui ha analizzato gli effetti prodotti sulla fruizione, ai fini dell’assistenza a portatori di handicap in condizione di gravità, di:

 

  • permessi mensili retribuiti;
  • congedi straordinari retribuiti.

 

Permessi ex lege n. 104/1992

 

I tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il disabile grave possono adesso essere fruiti:

 

  • dalla parte di un’unione civile fra persone dello stesso sesso che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

 

Tuttavia, si sottolinea che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità.

 

Congedo straordinario

 

Il congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi 5 e segg, D.Lgs. n. 151/2001, può adesso essere fruito in ordine da:

 

  • il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

Domanda

 

Per il momento – sottolinea la circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017 – gli uniti civilmente, per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario, ed i conviventi di fatto, per beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92, possono presentare la domanda all’INPS, in modalità cartacea utilizzando i modelli SR08 ed

 

 

SR64, inviandola tramite PEC o con mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).