Ai sensi dell’articolo 1, comma 194, Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, con effetto sui trattamenti
pensionistici decorrenti dall’1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.
In virtù di quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 285 del 20 gennaio 2017, ha dato notizia che la riduzione percentuale per coloro che accedono alla pensione prima della maturazione del requisito anagrafico pari a 62 anni, già disapplicata per le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nonché limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2016 per i trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014, non si applica alle pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2018.