Ottava salvaguardia

Feb 3, 2017

I benefici per l’ottava salvaguardia sono riconosciuti a 30.700 soggetti e, più specificatamente a:

  • 11.000 lavoratori in mobilità;
  • 10.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria;
  • 7.800 lavoratori cessati dal servizio;
  • 700 lavoratori in congedo straordinario retribuito per assistere i portatori di handicap gravi;
  • 800 lavoratori con contratto a tempo determinato.

L’INPS ha, quindi, fornito le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in materia riguardanti, tra l’altro:

 

  • le tipologie di lavoratori;
  • i criteri di ammissione alla salvaguardia;
  • le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
  • le operazioni di monitoraggio.

 

Istanze

I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017.

 

Devono presentare istanza all’INPS i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile ed i prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, mentre devono presentare istanza all’Ispettorato Territoriale competente:

 

  • i soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale;
  • i lavoratori in congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato.

 

Per i soggetti che devono presentare domanda all’ITL è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del Patronato.

 

Sottolinea la circolare INPS n. 11 del 26 gennaio 2017 che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

 

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari dell’ottava salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.