Le domande per usufruire dell’ottava salvaguardia vanno presentate all’INPS entro il 2 marzo 2017, così
come chiarito dall’Istituto con il messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017.
Infatti, il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione dell’ottava salvaguardia e sarà disponibile, fino al 2 marzo 2017, a:
- Patronati;
- cittadini in possesso delle credenziali che potranno accedere ai servizio on line – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturi.
Il messaggio sottolinea, inoltre, che, per:
- i lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale;
- in congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001;
- con contratto a tempo determinato;
la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Pertanto i suddetti soggetti sono tenuti a presentare l’istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia agli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016.