La normativa comunitaria prevede, in materia di recupero di prestazioni indebite e di contributi, nuovi
strumenti e procedure dirette a rafforzare l’assistenza reciproca tra le Istituzioni.
L’assistenza, sostanzialmente, consiste nella possibilità per un’Istituzione di richiedere all’Istituzione di un altro Paese:
- le informazioni utili per il recupero dei propri crediti;
- la notifica al debitore degli atti relativi ai crediti;
- il recupero dei crediti accertati tramite il titolo esecutivo trasmesso dalla stessa.
Le Istituzioni che ricevono la richiesta devono assicurare tali attività in forma gratuita, comportandosi come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.
Sempre secondo le norme comunitarie:
- i titoli esecutivi emessi nello Stato membro in cui ha sede l’Istituzione titolare del credito sono riconosciuti direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono l’esecuzione del credito nello Stato membro in cui ha sede l’Istituzione che riceve la richiesta, entro i limiti e secondo le procedure previste dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro;
- in caso di esecuzione forzata, fallimento o concordato i crediti dell’Istituzione di uno Stato membro beneficiano, nello Stato membro al quale viene richiesto il recupero, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato riconosce a crediti della stessa natura.
Con circolare n. 69 del 7 aprile 2017 l’INPS ha, quindi, fornito le istruzioni operative relative a:
- ambito di applicazione e modulistica;
- gestione delle richieste di recupero:
Nell’ambito della gestione delle richieste di recupero, la circolare Inps si occupa di:
- PAPER SED R012 – “Richiesta di informazioni” (Richieste di informazioni da Inps a una Istituzione estera e Richieste di informazioni provenienti da una Istituzione estera);
- PAPER SED R015 – “Richiesta di notifica” (Richiesta di notifica da INPS a una Istituzione estera e Richiesta di notifica proveniente da una Istituzione estera);
- PAPER SED R017 – “Domanda di recupero/Misure cautelari” (Domanda di recupero/Misure cautelari da INPS a un’Istituzione estera, Domanda di recupero/Misure cautelari proveniente dalle Istituzioni estere ed Esecuzione del recupero).