Con circolare n. 17 del 18 aprile 2017 l’INAIL ha illustrato i limiti minimi di retribuzione imponibile
giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2017, specificando che il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 47,68 il quale, rapportato a mese, nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili è pari ad euro 1.239,68.
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
- il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli che è aggiornato solo in base all’indice Istat;
- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro;
- l’assegno o l’indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
Ricorda la circolare n. 17 del 18 aprile 2017 che le fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all’INPS per l’anno 2017 sono le medesime di quelle del 2016, mentre la base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.