E’ stato approvato in via definitiva, nella seduta di mercoledì 10 maggio, il DDL n. 2233-B, recante
misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. lavoro agile).
Il lavoro diventa agile in quanto perdono importanza il luogo e l’orario di esecuzione della prestazione, a parità del trattamento economico: l’attività è svolta senza precisi vincoli di orario o di luogo, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.
In gioco, tra le parti, la conciliazione dei tempi di vita, di cura personale e di lavoro, la razionalizzazione degli spazi.
L’accordo individuale dovrà avere forma scritta, sottoscritto con il dipendente e potrà avere durata determinata o indeterminata. Nel contratto dovranno essere specificati gli strumenti informatici utilizzabili dal dipendente, con il “diritto alla disconnessione”, per assicurare periodi di non utilizzo delle strumentazioni tecnologiche.
Reddito di lavoro autonomo
Il provvedimento interviene sulla disciplina delle spese parzialmente deducibili, vale a dire di quei componenti negativi di reddito per i quali il legislatore stabilisce la deducibilità nei limiti di percentuali forfetarie predeterminate, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.
Diventano integralmente deducibili:
- entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati;
- gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
- le spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro);
- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Tutte le spese relative all’incarico professionale, sostenute direttamente dal committente, non si configurano come compensi (in natura) per il professionista.
Fra le novità contenute nel provvedimento si segnala la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DISCOLL).