Il Testo Unico dei contratti – d.lgs. n. 81/2015 – all’articolo 49 reca la disciplina del lavoro accessorio.
Il decreto legislativo n. 185/2016 (correttivo del Jobs act), che è entrato in vigore l’8 ottobre 2016, stabilisce nuove regole per la comunicazione preventiva obbligatoria per imprese e professionisti.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, fornisce le istruzioni in tema.
Lavoro accessorio in sintesi
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
Le prestazioni di lavoro accessorio vengono retribuite dai committenti imprenditori o professionisti attraverso i voucher.
I “buoni orari” per prestazioni di lavoro accessorio sono acquistati in carnet dai committenti imprenditori o professionisti esclusivamente attraverso modalità telematiche*.
*i committenti non imprenditori o non professionisti possono acquistarli anche presso le rivendite autorizzate.
Ogni carnet contiene buoni numerati progressivamente e datati, di valore nominale di 10 euro eccetto che per il settore agricolo*.
* in agricoltura il buono è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Novità per la comunicazione
Committenti imprenditori non agricoli o professionisti
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Committenti imprenditori agricoli
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Modalità comunicazione: sms o posta elettronica
La comunicazione dovrà avvenire attraverso sms o posta elettronica. Si dovrà attendere l’istituzione del numero dedicato per l’utilizzo dell’sms.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre modalità applicative della disposizione e ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie (ad esempio la modalità telematica).
L’e-mail
Gli indirizzi di posta elettronica ai fini dell’invio, creati appositamente, sono indicati in allegato alla circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La mail per comunicare la prestazione:
• non deve avere alcun allegato;
• dovrà riportare come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente*;
• dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio;
• se i committenti sono imprenditori non agricoli o professionisti dovrà indicare:
1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2. il luogo della prestazione;
3. il giorno di inizio della prestazione;
4. l’ora di inizio e di fine della prestazione.
• se i committenti sono imprenditori agricoli dovrà indicare:
1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2. il luogo della prestazione;
3. la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
NB! *Nella circolare INL è aggiunto che nella mail dovranno essere indicati almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
È opportuno conservare copia delle e-mail trasmesse.
NB! Resta comunque obbligatoria la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’Inps.
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Non è possibile avvalersi della procedura di diffida (articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).
Mancando la comunicazione in oggetto ed anche la dichiarazione di inizio attività all’Inps scatterà la maxisanzione per il lavoro nero.
Il personale ispettivo terrà in debito conto, in caso di violazioni del nuovo obbligo, la circostanza dell’assenza di indicazioni operative nel periodo tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la circolare INL (dall’8 al 17 ottobre 2016).
Norme e prassi
Testo Unico dei contratti – d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015
Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 (correttivo del Jobs act)
Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 del 17 ottobre 2016