La Legge n. 225, del 1° dicembre 2016, di conversione del D.L. n. 193/2016, all’art. 7 quinquies fornisce l’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti in forza della quale sono da intendersi trasfertisti – con diritto all’abbattimento, anche contributivo e previdenziale, del 50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dell’indennità – i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Qualora non sussistano contestualmente le suddette condizioni viene comunque riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta.