Lavoratori precoci: le istruzioni INPS

Lug 6, 2017

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo sul pensionamento dei lavoratori

precoci (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017) e della sua entrata in vigore il 17 giugno 2017, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito.

 

I requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva ed adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori c.d. “precoci” i quali:

 

  • abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età;
  • si trovino in una delle seguenti condizioni:

 

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d};
  • sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato A annesso al D.P.C.M. che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1,commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

 

Chiarisce la circolare INPS n. 99 del 16 giugno 2017 che rientrano nell’ambito applicativo della norma:

 

  • i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;
  • i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

 

 

 

Domanda

 

I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle condizioni per fruire dell’istituto entro il 31 dicembre 2017, dovranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni, esclusivamente in via telematica entro il 15 luglio 2017, mentre quelli che vengono o possono trovarsi nelle condizioni nel corso degli anni successivi dovranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.

Con messaggio n. 2464 del 15 giugno 2017, l’Istituto ha, inoltre, chiarito che per assicurare la parità di trattamento a tutti i potenziali beneficiari, le Sedi prenderanno in considerazione esclusivamente le domande presentate dal 17 giugno 2017 (data di entrata in vigore del DPCM n. 87 del 23 maggio 2017).

 

Le eventuali istanze già pervenute non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare nuova domanda.