Istruzioni Inps per omesso versamento ritenute previdenziali

Lug 15, 2016


Con circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l’INPS ha illustrato il nuovo quadro normativo a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, c. 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983.
Il legislatore ha, infatti, introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:

• la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032, per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui;
• la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, per gli importi omessi inferiori a tale soglia.

Determinazione della soglia

Ai fini della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui che rappresenta il discrimine per identificare la fattispecie di illecito penale o amministrativo, precisa l’Istituto che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile.
Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, precisa la circolare che i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).
Il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, ricomprendendo tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.

Sanzione amministrativa

La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e può essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.
Entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, gli interessati potranno far pervenire all’INPS, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto verrà:

• assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, se effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito;
• data comunicazione che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000;
• comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell’art. 16, Legge n. 689/1981, pari a euro 16.666.

Sottolinea la circolare che il mancato pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.