Infortunio di un giorno: obbligo da aprile 2017

Ott 15, 2016

Nonostante l’entrata in vigore il 12 ottobre 2016 del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare telematicamente all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, scatta a partire dal 12 aprile 2017.
Infatti il comma 1-bis dell’articolo 18, Dlgs 81/2008, prevede che tale obbligo decorra dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di istituzione del SINP.