A decorrere dal 23 dicembre 2015, il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del Registro infortuni (decreto semplificazioni, ossia decreto legislativo n. 151/2015, articolo 21, comma 4, che ha abolito l’obbligo e l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie).
Resta fermo che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera (articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015).
Denuncia infortuni all’Inail
Dal 22 marzo 2016, qualunque medico presti assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro:
• è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico;
• è esonerato dall’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, posto ora a carico dell’Inail;
• ha l’obbligo di trasmettere la denuncia d’infortunio entro 2 giorni all’Inail (5 giorni in caso di malattia professionale).
Quanto alla denuncia di infortunio: si devono indicare i riferimenti del certificato medico telematico che sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto (attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi):numero identificativo del certificato medico; data di rilascio del certificato medico.
A tal proposito:
• il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi;
• il datore di lavoro deve ricercare il certificato inserendo, nell’apposito applicativo messo a disposizione dall’Inail, il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
I termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Cruscotto infortuni, istituzioni e datori di lavoro
Dalla semplificazione è nata la necessità di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva.
In quest’ottica l’Inail ha predisposto un nuovo applicativo: il “Cruscotto infortuni”.
Attraverso l’applicativo, i dati sugli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail, sono consultabili:
• dagli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro;
• dai datori di lavoro (e soggetti delegati) e dai loro intermediari (di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979).
Datori di lavoro
Il percorso per i datori di lavoro (e soggetti delegati) e i loro intermediari: sul sito, dall’area riservata dei servizi online dell’Inail, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali, già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica, nel menù a destra “Denunce di Infortunio e Malattia”, il primo sottomenù è il “Cruscotto infortuni”.
All’interno sono raggruppate tutte le aziende in delega che è possibile richiamare: per codice ditta, per cognome e nome o ragione sociale, per ordine alfabetico.
Scelta l’azienda, occorre selezionare la provincia, il comune e, se caricata, l’unità produttiva dove è avvenuto l’infortunio.
Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.
La consultazione è in relazione alla:
• unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
• struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
• località per il settore agricoltura.
L’Inail mette a disposizione dell’utente:
• un manuale aggiornato disponibile online sul sito istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html);
• il Contact Center Multicanale (numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile);
• servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale).
Decorrenza infortuni consultabili
Per il 2015 gli infortuni consultabili saranno solo quello occorsi dal 23/12, in quanto fino al 22/12 era ancora obbligatorio trascrivere gli stessi sul registro cartaceo.
Se per l’anno selezionato sono presenti infortuni il sistema produce un file Pdf che riepiloga tutti i dati degli stessi, secondo la sequenza presente nel vecchio standard cartaceo.
I predetti dati l’Inail li recupera dalle denunce d’infortunio che riceve in occasione di ogni evento.
Norme e prassi
Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015
Inail, circolare n. 31 del 2 settembre 2016
Inail, circolare n. 10 del 21 marzo 2016