GUIDA PRATICA

Mag 17, 2017

Lavoro Agile (smart working)

Arrivano, con il jobs act dei lavoratori autonomi (manca solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” e il Ddl sarà legge), le misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, ossia il “Lavoro Agile” (smart working).

Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, applicabile sia nel pubblico che nel privato.

In gioco, tra le parti, la conciliazione dei tempi di vita, di cura personale e di lavoro, la razionalizzazione degli spazi.

Il lavoro agile o smart working

Interessa i rapporti di lavoro subordinato, pubblici e privati.

La modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato è stabilita con accordo tra le parti:

  • anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
  • senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
  • con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita:

  • in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa;
  • entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • con trattamento economico non inferiore rispetto a quello dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Sono applicabili al lavoratore gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.

L’accordo tra le parti

L’accordo, soggetto alle comunicazioni ex articolo 9-bis del decreto-legge 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge 608/1996, e successive modificazioni), è individuale e:

  • deve avere forma scritta;
  • deve essere sottoscritto dalle parti;
  • può essere a termine o indeterminato;
  • deve disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali*;
  • deve individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la “disconnessione del lavoratore” dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • può esservi riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

*anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nel rispetto delle norme di riferimento, ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore, nonché riguardo le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

Recesso

Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

In caso di lavoratori disabili, con regole ex articolo 1 della legge 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni.

Per “giustificato motivo” ciascuno dei contraenti può recedere:

  • prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato;
  • senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Responsabilità del datore

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il lavoratore è tenuto a cooperare per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Tutele

Restano le normali tutele contro:

  • gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
  • gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali*.

*se la scelta del luogo è connessa alla prestazione o dovuta alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Norme e prassi

DDL 2233 DEL 2016 – JOBS ACT AUTONOMI