GUIDA PRATICA

Mag 4, 2017

Voucher periodo transitorio e rimborsi

Dal 17 marzo 2017 sono aboliti i voucher utilizzati per i pagamenti dei lavoratori occasionali.

 

L’Inps chiarisce le regole del periodo transitorio.

 

La fase transitoria include il periodo tra il 17 marzo 2017 ed il 31 dicembre 2017, dal momento che la misura abrogativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.

 

NB! Si ricorda che i “voucher baby sitting” ed il “contributo asili nido”, misure utilizzabili alternativamente, sono esclusi dall’abolizione. Per cui l’Istituto continuerà a erogare il beneficio con la modalità dei “buoni lavoro”, non introducendo strumenti alternativi di erogazione del beneficio, rintracciabili nella circolare n. 75 del 6 maggio 2016.

 

Il D.Lgs. n. 25/2017 non ha espressamente prorogato, fino a dicembre 2016, le regole per l’utilizzo dei buoni lavoro, recate dal Decreto 185/2016 (correttivo del Jobs Act), che hanno introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo dei voucher da parte dei committenti imprenditori o professionisti.

 

Sul punto si registra l’intervento del Ministero del Lavoro (confermato da una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro): “l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.”.

 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2017 sussistono gli obblighi di comunicazione preventiva e le sanzioni per il mancato rispetto delle regole.

 

Disciplina transitoria

 

L’Inps spiega che:

 

  • se si è in possesso di buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017;
  • se non si è in possesso di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017 non sarà possibile registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative.

 

Restano validi i termini già fissati dalla data di emissione per la riscossione da parte del prestatore: 24 mesi per i voucher postali; 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e Banche popolari.

 

Voucher non perfezionati

 

I versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati (allo scopo sarà predisposto apposito applicativo informatico) a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

 

Conto corrente postale:

 

  • le strutture territoriali non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229, finalizzati all’acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio aventi data versamento successiva al 17 marzo 2017;
  • le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite casella istituzionale (l’acquisizione verrà effettuata a livello centrale) nel caso i datori di lavoro formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 con data di pagamento fino al 17 marzo 2017.

 

Per l’acquisizione dei bollettini postali con data di versamento fino al giorno 17 marzo 2017 la procedura non permette l’acquisizione dei bollettini se i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi.

Pronto Badante

 

Fino alla data del 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro la data del 17 marzo 2017 per l’esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, in attuazione della Convenzione per la fornitura di buoni lavoro per l’esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”.

 

I rimborsi

 

L’importo rimborsato è pari al valore nominale del buono, decurtato del compenso del 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} riservato al concessionario per la gestione del servizio: il buono da euro 10 è rimborsato con euro 9,50; il buono multiplo da 20 euro è rimborsato con euro 19; il buono multiplo da 50 euro è rimborsato con euro 47,50.

 

Nell’Area Prestazioni e Servizi del sito Inps, la procedura per il rimborso dei voucher acquistati dal committente fino al 17 marzo 2017

(https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50223&lang=IT).

 

E’ necessario presentare domanda alla sede Inps competente (modulo SC52) se chiede il rimborso per:

 

  • voucher cartacei acquistati presso le sedi Inps;
  • voucher acquistati presso gli uffici postali;
  • voucher acquistati online;
  • versamenti effettuati con bollettini di c/c postale ma non registrati nelle procedure di gestione dell’Inps, pertanto mai utilizzati per l’acquisto di voucher, né cartacei né online;
  • voucher scaduti per decorso del periodo di validità, emessi dalle sedi Inps, dalle banche e dalle tabaccherie autorizzate.

 

La sede, dopo aver effettuato i relativi controlli, ritira i buoni se cartacei, verificando che siano integri e non compilati e rilascia all’interessato la relativa ricevuta.

 

L’erogazione da parte dell’Inps avverrà mediante bonifico domiciliato o accredito su c/c.

 

Voucher acquistati presso le banche abilitate e in corso di validità (12 mesi dal giorno di emissione): la richiesta va fatta a una qualsiasi banca dello stesso circuito bancario presso cui si ha acquistato.

 

Voucher acquistati presso le tabaccherie autorizzate e in corso di validità (12 mesi dal giorno di emissione): la richiesta va fatta a una qualsiasi tabaccheria autorizzata, per importi fino a 500 euro, oppure alla Banca ITB per importi superiori a 500 euro, compilando un apposito modulo da chiedere al numero 800 813 813.

 

 

 

Norme e prassi

Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017

Inps – circolare n. 75 del 6 maggio 2016

Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 (correttivo del jobs act)

Ministero del lavoro comunicato del 21 marzo 2017

Ispettorato nazionale del lavoro – nota prot. n. 2558 del 21 marzo 2017

Inps – messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017