GUIDA PRATICA

Dic 5, 2017

             Integrazione salariale: biennio e quinquennio mobili

Quinquennio mobile e biennio mobile sono i riferimenti temporali per stabilire la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale fruibili dai lavoratori.

 

CIGO: ai lavoratori, è corrisposta un’indennità per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane (12 mesi), in un biennio mobile*.

*Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

 

CIGS: il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

 

Fondi di Solidarietà: si prende come riferimento il mese, tranne nel caso di prestazione disciplinata in settimane come per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (tetto massimo di 26 settimane nel biennio mobile).

 

Il calcolo della durata massima complessiva, criteri:

 

  1. nel caso in cui il trattamento richiesto sia un trattamento CIGS, si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione CIGS e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti:

 

– ove in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultino autorizzati più di 24 mesi, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto;

– i periodi di solidarietà vengono computati nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente;

 

  1. nel caso in cui il trattamento richiesto sia un trattamento CIGO, ai fini della durata massima complessiva si applicheranno gli stessi criteri, prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese.

 

NB! I periodi antecedenti al 24 settembre 2015 (entrata in vigore del decreto che lo istituisce) non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale.

 

Quinquennio mobile: CIGO, CIS e FIS

 

Il precedente criterio del “quinquennio fisso”, in relazione al quale calcolare la durata massima complessiva relativamente a ciascuna unità produttiva, è stato sostituito, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 148, da quello del “quinquennio mobile”.

 

Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

 

Eccezioni:

 

  • può arrivare a 30 mesi, anche continuativi, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, con esclusione, per le aziende artigiane, di quelle che svolgono tale attività di             lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione;
  • può arrivare a 36 mesi se venga attivato un contratto di solidarietà difensivo.

 

Il concetto di quinquennio mobile

 

E’ un periodo di osservazione “a ritroso”, per ogni singola unità produttiva, finalizzato al calcolo complessivo degli ammortizzatori sociali.

 

Ai fini del calcolo, il quinquennio mobile:

●     è un lasso temporale pari a cinque   anni,

●     da calcolare a ritroso, a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda, per ogni singola unità produttiva.

 

Dunque, rappresenta il periodo di riferimento nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi (a parte le eccezioni sopra richiamate).

 

Essendo un parametro “non fisso”, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.

 

 

Biennio mobile: CIGO e FIS

 

Anche il biennio mobile è un periodo di osservazione “a ritroso”, per ogni singola unità produttiva, finalizzato al calcolo complessivo degli ammortizzatori sociali.

 

Ai fini del calcolo, il biennio mobile:

●     è un lasso temporale pari a due anni,

●     da calcolare a ritroso, a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda,

●     per ogni singola unità produttiva.

 

Diversamente dal quinquennio, riguarda solo l’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ed i Fondi di Solidarietà (FIS).

 

Esempi dal ministero

 

1° caso

Un’azienda richiede la CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, cioè per 24 mesi.

Il quinquennio decorre dal 1° gennaio 2018 (andando cinque anni indietro dal 31 dicembre 2022): se risulta che l’azienda non ha richiesto trattamenti, potrà essere autorizzata.

Il 1° gennaio 2023 la stessa azienda fa nuova richiesta di CIGS.

Il quinquennio decorre dal 1° gennaio 2019. Poiché risulta che l’azienda ha già richiesto 24 mesi di CIGS, non potrà essere autorizzata.

 

2° caso

Un’azienda, per la prima volta a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, richiede un periodo di CIGS per crisi aziendale dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

La stessa azienda richiede, successivamente, per la medesima unità produttiva, un periodo di 12 mesi per riorganizzazione aziendale dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022.

Il periodo da prendere in considerazione per calcolare “a ritroso” il quinquennio mobile va dal 30 novembre 2022 al 1° dicembre 2017.

In tale arco temporale risultano autorizzati soltanto 12 mesi (1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020) pertanto l’istanza, se il programma risponde ai parametri previsti per la riorganizzazione aziendale, va accolta.

Se, viceversa, successivamente alla data del 1° ottobre 2024, fossero chiesti ulteriori 12 mesi di CIGS per riorganizzazione, con scadenza 30 settembre 2025, la domanda dovrebbe essere respinta in quanto, andando “a ritroso” nel quinquennio (partendo, appunto, dal 30 settembre 2025 e fino al 1° novembre 2020), risultano già concessi 13 mesi di integrazione salariale che, aggiunti al periodo richiesto, porterebbero a raggiungere la soglia dei 25 mesi di trattamento.

 

3° caso

Un’azienda chiede una CIGO di 52 settimane, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

La stessa chiede, poi, una CIGO di 52 settimane, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ed un’ulteriore settimana di CIGO, dal 1° gennaio 2024.

Tale ultima prestazione può essere concessa in quanto, nei cinque anni a ritroso dal termine di tale ultima settimana, risultano 23 mesi e 3 settimane già fruite; pertanto, cumulando la settimana aggiuntiva, si giunge a 24 mesi nel quinquennio.

Anche il parametro del biennio appare rispettato, dato che nei due anni antecedenti (dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024) non risultano superate le 52 settimane.

 

 

 

Norme e prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017;

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.