GUIDA PRATICA

Feb 3, 2017

Bonus Assunzioni 2017: Incentivo Occupazione Giovani

Con la pubblicazione dei decreti che stabiliscono il termine di chiusura/decadenza del Bonus Occupazione e la data ultima per le assunzioni incentivabili con il bonus occupazionale di Garanzia Giovani, finisce l’era del vecchio incentivo e si apre quella dei due nuovi: Occupazione Sud e Occupazione Giovani.

 

Vecchi incentivi

Il termine di chiusura della Misura “Bonus occupazione” è fissato al 31 gennaio 2017; l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018.

 

L’incentivo “Super Bonus Occupazione Trasformazione Tirocini” deve essere fruito dai datori di lavoro privati, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018.

 

Nuovi incentivi

A partire dal 1° gennaio 2017 tutte le assunzioni di giovani sono incentivabili con i bonus “Occupazione Sud” e “Occupazione Giovani”.

 

Incentivo Occupazione Giovani

La misura, che si inserisce nel solco del programma Garanzia Giovani, è specificamente diretta a chi assume nel 2017 (assunzioni effettuate – nei limiti delle disponibilità finanziarie – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017).

 

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

 

Le risorse per il bonus saranno attinte dai fondi europei del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive del Lavoro” (PON SPAO).

 

La gestione dell’incentivo è affidata all’Inps: i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza telematica all’Istituto, con le modalità che saranno definite con apposita circolare.

 

Soggetti interessati

Datori di lavoro privati (*) che, senza esservi tenuti, assumeranno giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni) che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione (cd. NEET) e che si siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” .

 

(*) anche ai datori che non sono imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.), aziende private a capitale pubblico, società cooperative che dopo il rapporto associativo sottoscrivono con i lavoratori un ulteriore contratto di lavoro subordinato.

 

Tipologie di contratto

Sono ammessi:

 

  • i contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi;
  • i contratti di lavoro subordinato per il socio lavoratore di cooperativa.

 

Una rettifica al decreto ha specificato che: “L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente”.

 

Diffusione

Riguarda tutto il territorio nazionale, con l’eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (che non partecipa al programma Garanzia Giovani).

 

Quantum

In caso di contratto a tempo indeterminato o apprendistato il datore ha diritto:

 

  • per il full time, allo sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, di importo massimo di 8.060 euro per giovane assunto;
  • in misura proporzionale in caso di part-time (comunque superiore a 24 ore settimanali) o di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

 

In caso di contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi lo sgravio è pari al 50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} e può essere al massimo di 4.030 euro annui.

 

Non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

La formula dello sgravio è il conguaglio sulle denunce contributive.

Requisiti

Gli incentivi vanno fruiti nel rispetto del “de minimis”, ma possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis se l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, requisito non richiesto nei casi in cui il posto occupato è vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

 

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis solo quando si aggiungono anche i seguenti requisiti:

 

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

 

Datori, step successivi alla domanda

Fasi successive:

 

  • nei sette giorni successivi alla ricezione della comunicazione di avvenuta prenotazione da parte dell’INPS, i datori di lavoro interessati, se non lo hanno già fatto, debbono procedere alle assunzioni.
  • nei dieci giorni successivi alla ricezione della avvenuta prenotazione, i datori, a pena di decadenza, debbono comunicare l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione.

 

 

Norme e prassi

Decreto Direttoriale 16 Dicembre 2016 prot. 39/445

Decreto Direttoriale 18 Gennaio 2017 prot. 4 (rettifica decreto 39/445 del 16 dicembre 2016)

Decreto Direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 (Super Bonus Occupazione Trasformazione Tirocini)

Decreto Direttoriale n. 394 del 2 dicembre 2016 (Occupazione Giovani)

Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016 (rettifica del decreto Occupazione Giovani)