GUIDA PRATICA

Nov 7, 2017

                Sgravi contributivi per la conciliazione vita lavoro

 

Sono stati stabiliti i criteri per ottenere il beneficio sperimentale diretto ai datori di lavoro privati per la promozione della conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, attraverso contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti territoriali.

 

​In gioco fino al 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dell’imponibile previdenziale previsto per tutta la forza lavoro aziendale (a stabilire l’entità precisa sarà l’Inps in base a parametri stabiliti), anche per gli iscritti ad altri enti previdenziali rispetto all’Inps.

 

Contratti collettivi aziendali

 

I contratti collettivi aziendali, ai fini della fruizione:

 

  1. devono prevedere l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti;
  2. devono essere sottoscritti e depositati dal datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto;
  3. devono coprire almeno il 70{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della media dei dipendenti occupati dal datore di lavoro nell’anno civile precedente alla domanda per la fruizione dello sgravio.

 

Adempimenti datori di lavoro

 

I datori di lavoro che intendano usufruire della decontribuzione dovranno:

 

  1. effettuare il deposito telematico del contratto aziendale, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello;
  2. inviare, (anche tramite intermediario abilitato) un’apposita istanza sul portale Inps.

 

Per accedere alle risorse stanziate dal Decreto per l’anno 2017: il deposito deve avvenire entro il 31 ottobre 2017 e la richiesta all’Inps deve essere inoltrata entro il 15 novembre 2017.

 

Per accedere alle risorse stanziate dal Decreto per l’anno 2018: il termine per il deposito è fissato al 31 agosto 2018, mentre quello per l’invio dell’istanza al 15 settembre 2018.

 

NB! i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Vincoli del beneficio

 

Il beneficio:

 

  1. è riconosciuto una sola volta per ciascun datore, nel biennio 2017-2018;
  2. non può eccedere l’importo corrispondente alla misura del 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nelle denunce contributive effettuate nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda di accesso.

 

Deposito telematico

 

Dal 17 ottobre 2017 è possibile depositare telematicamente, attraverso il portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Cliclavoro), i contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento.

 

Tre le fasi:

 

  1. l’utente dovrà accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare il breve form online, inserendo solo i dati dell’impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale (data di sottoscrizione, periodo di validità, ITL competente);
  2. al termine della compilazione, sarà possibile effettuare il caricamento del contratto;
  3. completata la procedura telematica di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

 

La prima scadenza per il deposito telematico è fissata al 31 ottobre 2017.

 

Si è in attesa dell’applicativo per l’invio dell’istanza telematica sul portale Inps.

 

N.B! I datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione, secondo le modalità del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, non dovranno effettuare un nuovo deposito telematico per usufruire della decontribuzione in oggetto. Sarà comunque necessario l’invio della domanda in via telematica sul portale Inps.

 

Misure di conciliazione vita-lavoro per i dipendenti

 

Le misure* di conciliazione che devono essere recepite nei contratti collettivi aziendali devono essere riconducibili alle tre linee di intervento individuate dal Decreto:

 

  1. A) Area di intervento genitorialità

 

  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

 

  1. B) Area di intervento flessibilità organizzativa

 

  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

 

  1. C) Welfare aziendale

 

  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

                                               

 

*NB! i contratti devono contenerne minimo 2 tra quelle indicate, di cui almeno una deve appartenere alle aree di intervento A) o B).

 

 

 

Norme e prassi

Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ministero dell’Economia e delle finanze – Decreto del 12 settembre 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota del 14 settembre 2017