GUIDA PRATICA

Ott 5, 2017

                Inadempienze contributive: quando l’omissione diventa evasione

 

In assenza del tempestivo pagamento dei contributi ed in proporzione alla gravità dell’inadempienza, si applicano:

 

  • sanzioni civili;
  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali.

 

I provvedimenti sanzionatori trovano applicazione, in via generale, verso:

 

  • i soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti;
  • i lavoratori autonomi in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale.

 

Le sanzioni civili

 

I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta:

 

  1. nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e che, comunque, non può essere superiore al 40{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, vale a dire nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} (la sanzione civile non può essere superiore al 60{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).

 

La soglia penale

 

E’ stato derubricato ad illecito amministrativo l’omesso versamento delle ritenute, previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti se l’importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.

 

La violazione che supera i 10.000 euro annui resta reato, con reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro.

 

Il tetto dei 10.000 euro verrà determinato considerando nello stesso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute.

 

Anche se il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute è stato fissato, dal ministero del Lavoro, nell’anno civile (periodo 1° gennaio – 31 dicembre), in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno, gli ispettori terranno conto dei versamenti effettuati: dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).

 

Fattispecie

 

In base alla norma di riferimento ed alla sentenza 28966/2011 della Corte di cassazione, si distinguono due fattispecie:

 

  • omissione, lettera a) comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000;
  • evasione, lettera b) comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 (è la fattispecie più grave).

 

La caratterizzazione della fattispecie dell’evasione, come delineata dal legislatore, resta ancorata, da una parte, all’elemento psicologico consistente nell’intenzione specifica di non versare i contributi o premi (profilo soggettivo) e, da un’altra, all’occultamento del rapporto di lavoro ovvero delle retribuzioni erogate (profilo oggettivo).

Dunque, si concretizza qualora l’inadempimento (ad esempio l’omissione) sia volto nascondere informazioni con l’obiettivo specifico di non versare i contributi o i premi.

 

Resta ferma la possibilità del soggetto inadempiente di dimostrare l’assenza della volontà fraudolenta: tale prova non può essere costituita dalla sola corretta compilazione del Lul o di altri documenti simili, ma attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento (perché ad esempio gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti).

 

Evasione contributiva ed omissione contributiva, differenze

 

Cosa dice la normativa di riferimento

 

Omissione contributiva: il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie.

 

Evasione contributiva: deve sussistere la connessione con casi di “registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”, la medesima connessione si riferisce al caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

Pertanto, secondo tale previsione, ricorrendo il predetto collegamento, si configura l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e l’occultamento sia attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.

 

L’evasione secondo la giurisprudenza

 

Per concretizzare l’evasione contributiva è necessario l’Elemento oggettivo dell’occultamento.

 

L’omessa o infedele denuncia integra un comportamento sintomatico della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni nel quale è possibile individuare il requisito di carattere soggettivo, rappresentato dall’elemento psicologico dell’intenzionalità previsto dalla norma, necessario a ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’evasione.

 

Ciò infatti lascia presumere l’esistenza di una specifica volontà del soggetto che ha posto in essere il comportamento omissivo diretta ad evitare possibili accertamenti o riscontri in assenza dei quali si consentirebbe al contribuente, in concreto, di sottrarsi al versamento di quanto dovuto ovvero di adempiere in misura inferiore.

 

L’elemento psicologico – intenzionalità – introdotto dall’art. 116, comma 8, lettera b), può pertanto influire sulla valutazione del comportamento omissivo riportando lo stesso nell’alveo dell’ipotesi meno grave di cui alla lettera a) del medesimo articolo qualora il soggetto inadempiente sia in grado di provare la sua buona fede e quindi la mancanza dell’intento fraudolento.

 

In termini pratici, l’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento.

 

Se l’inadempiente fornisce prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, quindi di aver agito in buona fede, l’inadempimento sarà riportato nell’alveo della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.

 

La fattispecie dell’evasione ricorre anche nel caso di tardiva denuncia della situazione debitoria intervenuta oltre il prescritto termine legale; mentre, si configura l’ipotesi dell’omissione contributiva nel caso in cui emergano differenze contributive derivanti da operazioni di conguaglio, effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, per sgravi o agevolazioni contributive successivamente rivelatisi indebiti.

Il caso di denunce effettuate spontaneamente: “ravvedimento operoso”

 

Le sanzioni civili previste per l’evasione sono ricondotte alla stessa misura prevista per l’ipotesi di omissione qualora:

 

  • la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
  • la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’INPS;
  • il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.

 

 

 

Norme e prassi

Legge del 23 dicembre 2000, n. 388

Decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8

Inps Circolare del 5 luglio 2017, n. 106