GUIDA PRATICA

Ago 3, 2017

Esonero contributivo per chi assume giovani studenti. Come presentare domanda all’Inps?

Per promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 308 – 310) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. La riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

 

L’Inps, con la circolare n. 109/2017 fornisce i chiarimenti e le modalità operative per la fruizione dell’esonero contributivo.

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo

 

L’esonero contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. Non si applica, invece, nei confronti della Pubblica amministrazione.

 

Nello specifico, l’esonero è riconosciuto ai seguenti datori di lavoro:

 

  1. datori di lavoro imprenditori; compresi gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore.
  2. datori di lavoro non imprenditori (datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.).

 

In generale, quindi, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

 

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

 

Rapporti di lavoro incentivati

 

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time.

 

Le uniche esclusioni sono quelle dei contratti riguardanti:

 

  1. a) gli operai agricoli;
  2. b) il lavoro domestico.

 

N.B. – L’esonero contributivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato:

 

  • per la qualifica e il diploma professionale;
  • per il diploma di istruzione secondaria superiore;
  • per il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

Al contrario, è specificato che non può rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

 

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

 

Infine, l’agevolazione spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato ovvero in apprendistato.

 

Riguardo ai lavoratori assunti da un’agenzia e somministrati ad un utilizzatore che eroga loro la formazione prevista dall’apprendistato, si fa presente che l’esonero spetta non solo nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di apprendistato duale – ed entro sei mesi dal conseguimento del titolo – il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato con la medesima agenzia di somministrazione, ma anche nel caso in cui l’ex utilizzatore decida di assumere in via diretta e a tempo indeterminato il lavoratore al quale ha precedentemente erogato la formazione.

 

L’agevolazione, nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, spetta per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

 

Attenzione! – L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente, quali:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di         impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
  • l’incentivo “Occupazione sud” di cui al decreto direttoriale n. 367/2016 e successive rettifiche;
  • l’incentivo “Occupazione giovani” di cui al decreto direttoriale n. 394/2016 e successive rettifiche.

 

Viceversa, esso è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

 

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

 

Lavoratori che danno diritto al beneficio

 

I soggetti con i quali instaurare il rapporto di lavoro agevolato sono gli studenti che hanno svolto in azienda attività di alternanza scuola-lavoro per un periodo pari almeno al 30{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} minimo del monte ore previsto, cioè 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.

 

L’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.

 

Per calcolare il periodo trascorso in azienda che risulta valido per la decontribuzione, la circolare n. 109/2017 dell’Inps specifica che il 30{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} delle ore di alternanza scuola-lavoro deve essere calcolato secondo uno dei seguenti parametri alternativi:

 

  • le ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IeFP erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
  • il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

 

Misura dell’esonero contributivo

 

L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 309 dell’articolo 1 della Legge 232/2016, pari a:

 

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 84 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

 

L’incentivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

 

  • dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” ;
  • del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

 

L’incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 3.250 euro annui.

 

La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

 

Domande per il riconoscimento dell’incentivo

 

Per presentare domanda per la fruizione dell’incentivo, il datore di lavoro deve compilare il modulo online “308-2016” disponibile all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, accessibile dal sito Inps.

 

Il modulo per fruire dell’esonero contributivo per l’alternanza scuola-lavoro 2017 è a disposizione delle aziende dall’11 luglio 2017.

 

Procedura

 

I datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione devono inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:

 

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
  • la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part

 

Grazie a tale domanda si possono prenotare le risorse per la concessione del beneficio, che in via prioritaria è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni.

L’Inps, a seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, solitamente, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico:

 

  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza

 

Ricevuto il riscontro positivo dall’Inps, il datore di lavoro dovrà confermare la prenotazione dell’agevolazione mediante compilazione di apposito modulo di conferma entro 10 giorni di calendario, pena la decadenza del beneficio

 

Per poter confermare la richiesta è necessario che il datore di lavoro abbia, nel frattempo, proceduto all’assunzione effettiva del lavoratore.

 

N.B. – L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire dal mese di luglio 2017.

 

L’esonero contributivo sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e in caso di insufficienza delle risorse a disposizione non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

 

Specifica la circolare 109/2017 che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo (messo a disposizione dall’Inps in data 11.07.2017) non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

 

Pertanto:

 

le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

 

→ mentre, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

 

 

 

Norme e prassi

INPS, CIRCOLARE N. 109 DEL 10 LUGLIO 2017