GUIDA PRATICA

Lug 18, 2017

   Prestazioni occasionali Attiva la piattaforma Inps

E’ operativa sul sito Inps la piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali* (esercizio di un’attività di lavoro subordinato, svolta in modo episodico e non continuativo), accessibile da utilizzatori e prestatori di lavoro.

 

*il lavoro occasionale è di tipo subordinato e non va confuso con il lavoro autonomo occasionale (prestazioni di lavoro autonomo che ricadono sotto l’applicazione dell’articolo 2222 del codice civile).

 

Entrambe le categorie dovranno necessariamente registrarsi preventivamente, direttamente o tramite contact center (numero verde solo da rete fissa: 803164; da cellulare a pagamento: 06164164).

 

La gestione del rapporto di lavoro

 

I passaggi da compiere per completare la procedura relativa alla prestazione sono:

 

  1. registrazione del datore di lavoro e del lavoratore; indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito;
  2. inserimento in procedura da parte del datore di lavoro della comunicazione di lavoro occasionale;
  3. pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

 

Dopo essersi accreditato l’utilizzatore potrà optare per:

 

  • il libretto famiglia, per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
  • il contratto di prestazioni occasionali, per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.

 

PrestO, il nuovo contratto di prestazione occasionale

 

Dunque, gli enti economici – quali le imprese e la Pubblica Amministrazione – ed i professionisti, per le prestazioni lavorative occasionali e saltuarie possono ricorrere a PrestO, il nuovo contratto di prestazione occasionale.

 

Imprese e professionisti possono sfruttare il Lavoro occasionale per affidare attività occasionali necessarie all’occorrenza.

Per le imprese del settore agricolo, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

 

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

Divieto di utilizzo del lavoro occasionale

 

E’ fatto divieto di utilizzare la disciplina del lavoro occasionale nelle fattispecie di seguito elencate.

 

Per imprese e professionisti:

 

  • con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;
  • da parte degli utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese del settore agricolo con i braccianti agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

NB! Per il computo dei lavoratori occupati:

 

●     i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);

●     ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;

●     ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

 

 

Le regole

 

La possibilità di avvalersi o di svolgere attività di lavoro occasionale è ammessa per ciascun anno civile, entro il limite di:

 

  • €. 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • €. 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • €. 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

 

Nello specifico, con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

 

  • titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
  • disoccupati che abbiano reso la DID;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

 

NB! In ogni caso non può essere superato il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno dedicate ad attività di lavoro occasionale.

In ipotesi di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, dei limiti di cui sopra, è prevista la trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

Acquisto dei buoni lavoro e tracciabilità della prestazione

 

L’acquisto dei buoni lavoro deve essere effettuato sulla piattaforma Inps dedicata e prevede:

 

  1. pagamento anticipato;
  2. attivazione del buono almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, attraverso una apposita comunicazione.

 

Portafoglio virtuale

 

Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

Tale operazione può essere effettuata tramite versamento a mezzo modello F24 (modello Elide), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale di pagamento “CLOC”.

 

Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Le somme versate non sono immediatamente disponibili ma sono necessari dei tempi tecnici (normalmente sette giorni dall’operazione di versamento) perché esse siano contabilizzate e rese disponibili nel portafoglio dell’utilizzatore.

 

I versamenti sono liberi e non vincolati a somme predeterminate.

 

Comunicazione 60 minuti prima

 

La comunicazione deve contenere:

 

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data e l’ora di inizio ed il termine della prestazione ovvero, se si è imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
  5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a €. 36, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

 

Si fa presente che, se la prestazione non viene poi svolta, è possibile trasmettere la comunicazione di revoca sempre attraverso la piattaforma informatica o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

 

NB! in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, quindi di attivazione del buono, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 500 a             €. 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di diffida ad adempiere.

 

Le tutele

 

I lavoratori hanno diritto:

  • al riposo giornaliero, pause e riposi settimanali;
  • all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • all’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata (gli oneri sono interamente a carico dell’utilizzatore).

 

Ogni ora di lavoro deve essere così retribuita:

 

  • importo minimo di € 9.00 a favore del prestatore;
  • contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del compenso;
  • premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del compenso;
  • 1{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} degli importi versati da destinarsi al finanziamento degli oneri gestionali.

 

Imprese agricole

 

La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).

 

Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

 

Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.

 

Area professionale Misura del compenso minimo
Orario Giornaliero

(durata non superiore a 4 ore)

1^ € 9,65 € 38,60
2^ € 8,80 € 35,20
3^ € 6,56 € 26,24

 

 

Si ricorda che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.

 

Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.

 

Norme e prassi

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, convertito dalla legge 96 del 21 giugno 2017

Inps Circolare n. 107 del 5 luglio 2017

Inps Messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017