GUIDA PRATICA

Lug 6, 2017

Sicurezza nello smart working” (lavoro agile)

Alle prestazioni di lavoro in “smart working” (lavoro agile della legge n. 81/2017 – Jobs act lavoratori autonomi) si applica il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ragione della omnicomprensività della definizione di lavoratore per come contenuta nell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).

 

Questo discosta la tipologia di contratto in esame con il telelavoro, che è disciplinato anche dall’art. 3, c. 10, del d. lgs. n. 81/2008, norma che prevede obblighi più stringenti in capo al datore di lavoro; ma anche con il lavoro a domicilio, regolamentato dall’art. 3, comma 9, del d. lgs. n. 81/2008.

 

Ad esempio, nel telelavoro è previsto che nella necessità di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti devono avere accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il domicilio. Lo stesso lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

 

Nel lavoro a domicilio, si ha l’applicazione degli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del d. lgs. n. 81/2008, nonché la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate ed, eventualmente, di attrezzature conformi alle disposizioni del richiamato titolo III.

 

Informativa da consegnare

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore, con cadenza perlomeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

Per una corretta valutazione dei rischi, coerente con la modalità di svolgimento del lavoro prescelta dal lavoratore, si deve fare particolare attenzione ai rischi specifici per i videoterminalisti, soprattutto relativamente alle attrezzature di lavoro utilizzate.

 

Essendo la prestazione svolta almeno in parte al di fuori della sede aziendale – lontano, quindi, dalla sfera di controllo del datore di lavoro nonché delle altre figure aziendali con deleghe in materia di salute e sicurezza – è più complesso l’onere di vigilanza relativo alle condizioni di lavoro in sicurezza che incombe sul datore.

 

Pertanto, è opportuno per l’azienda strutturare delle specifiche procedure di verifica che consentano al datore di lavoro di controllare che il lavoratore rispetti i comportamenti richiesti in materia di sicurezza, con la costante collaborazione di questi attori al fine di tenere sotto controllo il rischio infortuni:

 

  • il servizio di prevenzione e protezione;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • il medico competente;
  • il lavoratore stesso.

 

Sull’ultimo punto, l’art. 22 c. 2, pone a carico del lavoratore un vero e proprio obbligo di cooperazione nella individuazione di un luogo esterno di lavoro che consenta l’esercizio dell’attività lavorativa in condizioni tali da garantire l’integrità psicofisica.

 

Il rispetto di tale obbligo peserà in sede giurisdizionale, in quanto gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro.

 

Accanto ai rischi relativi alla postazione di lavoro, andranno presi in considerazione quelli specificamente ricollegabili al lavoro agile, come:

 

  • l’isolamento del lavoratore, che potrebbe condurlo a disturbi di natura psichica;
  • il c.d. “burn-out”, ovvero la sindrome di esaurimento da stress lavoro-correlato, possibile in ragione della eventualità di dover essere reperibili in qualunque momento ed in qualunque luogo.

 

Se il lavoratore agile ricoprisse mansioni aventi ad oggetto una continua prestazione lavorativa presso clienti/soggetti esterni (si pensi all’attività di un consulente) in questi casi troverebbe applicazione l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, quindi il datore di lavoro committente dovrà tenere in considerazione anche lo svolgimento del lavoro ad opera dello smart worker nel valutare il rischio da interferenze lavorative.

 

Formazione/informazione dei dipendenti sui rischi connessi alla particolare modalità di lavoro fuori azienda e le modalità d’uso degli strumenti forniti

 

La contrattazione collettiva ha un ruolo fondamentale nel coniugare la flessibilità garantita dal lavoro agile con le soluzioni in materia di salute e sicurezza dello smart worker, soprattutto perché è sede privilegiata per interpretare le specifiche esigenze dei lavoratori e della parte datoriale di uno specifico settore.

 

I CCNL nei quali vengano ben esplicitati gli aspetti fondamentali legati alla formazione sulla salute e sicurezza e alla valutazione dei rischi per i casi di smart working, possono svolgere un’azione determinante nel definire vere e proprie policy aziendali aventi ad oggetto l’insieme delle regole che l’azienda si dà e che il lavoratore condivide.

 

Dall’esempio di accordi collettivi di secondo livello, nella fattispecie aziendali, recentemente siglati, si evince che le modalità di lavoro in smart working vengono disciplinate con un focus specifico sugli aspetti di salute e sicurezza.

 

Un tema centrale negli accordi è quello relativo alle strumentazioni e alle apparecchiature utilizzate dal dipendente che esegue la prestazione di lavoro fuori azienda.

 

Accanto a ipotesi più generiche, in cui si prevede la consegna di una mera informativa scritta, senza alcuna formazione specifica, vi sono altri contratti aziendali più rigorosi ove sono previste iniziative di informazione nei confronti di tutta la compagine aziendale, e non solo da parte dei lavoratori agili, in modo da coinvolgere tutto il personale nel processo di cambiamento organizzativo conseguente al ricorso a tali nuove forme di lavoro.

 

Sempre in tema di coinvolgimento, vi sono accordi che sanciscono espressamente la necessità, nonché opportunità, di coinvolgere nell’implementazione dello smart working in azienda le figure principali in materia di sicurezza, quali RSPP e RSL.

 

 

 

Norme e prassi

Legge 22 maggio 2017, n. 81

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81