Gratuite le domande di ricongiunzione presentate dall’1 al 30 luglio 2010

Ago 3, 2017

Le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 29/1979 nel

periodo dall’1 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della Legge n. 122/2010 mentre quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.

Questo è quanto ha chiarito l’INPS, con circolare n. 116 del 19 luglio 2017, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2017, aggiungendo che le domande in questione, presentate dall’1 luglio al 30 luglio 2010 e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, dovranno essere considerate a titolo gratuito mentre quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.