Fondo di solidarietà del Trentino: disciplina

Nov 15, 2016

Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che, a prescindere dal requisito dimensionale, occupano almeno il 75{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Con la circolare n. 197 dell’11 novembre 2016, l’INPS ha illustrato la disciplina del suddetto fondo, specificando che i datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione al Fondo devono fare richiesta entro l’1 dicembre 2016 alle sedi dell’Istituto competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, trasmettendo una dichiarazione di responsabilità in ordine all’esistenza del requisito occupazionale, utilizzando a tal fine l’apposito modello “SC89” reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inps.it.
A tal proposito occorre tener presente che, in fase di avvio, il requisito occupazionale va valutato con riferimento al mese di luglio 2016.
Contribuzione
A decorrere dal mese di dicembre 2016, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il CA “7V”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
I datori di lavoro dovranno versare il contributo ordinario, dovuto da agosto 2016 a novembre 2016, entro il giorno 16 febbraio 2017.
Sottolinea la circolare che le aziende aderenti al Fondo di solidarietà del Trentino che abbiano versato il contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale a decorrere dal mese di agosto 2016, dopo avere ottenuto dalla competente struttura territoriale il CA “7V“ e l’eliminazione del CA “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo, entro il 16 febbraio 2017 indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio L220, da valorizzare all’interno della sezione di .