Fondo per portuali vittime dell’amianto

Feb 20, 2017

La legge di Stabilità 2016 ha istituito un Fondo – con dotazione pari a 10mln di euro per ciascuno degli

anni 2016, 2017 e 2018 – in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti dove hanno trovato applicazione le disposizioni della Legge n. 257/1992.

 

L’INAIL ha, quindi, fornito le disposizioni applicative soffermandosi su:

 

– destinatari del fondo;

– prestazione;

– domanda per l’accesso al fondo;

– erogazione della prestazione;

– istruzioni operative;

– finanziamento.

 

Il Fondo concorre al pagamento di quanto dovuto agli eredi a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.

 

L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’INAIL, in misura di una quota percentuale dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza, uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili e nel rispetto dei limiti di spesa.

 

Domanda

 

Le domande per il 2016, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, devono essere presentate entro il 18 marzo 2017 utilizzando la modulistica disponibile sul sito

 

dell’Istituto.

Per gli anni 2017 e 2018 le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente dell’anno 2017 e dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell’anno precedente.

 

Lavoratori autonomi

 

La circolare INAIL n. 7 del 9 febbraio 2017 specifica che il diritto alla prestazione può essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Istituto, come ad esempio i lavoratori autonomi.