Fondo integrazione salariale Regolarizzazione

Dic 1, 2016


L’Inps, con la circolare n. 176/2016, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dei datori di lavoro obbligati ad iscriversi al Fondo di integrazione salariale.
Si tratta di istruzioni contabili sul Fondo di integrazione salariale in riferimento al decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, che adegua il suddetto Fondo alle disposizioni del decreto del Jobs Act.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016, il Fondo di integrazione salariale assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali.

Beneficiari del Fondo

Nella circolare n. 176/2016 si è specificato che sono destinatari del Fondo tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, mentre ne restano esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Si ricorda, inoltre, che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale:

• dal 1° gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale;
• dal 14 aprile 2016 i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;
• dal 1° luglio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti.

Condizioni accesso Fondo

Per poter beneficiare dell’integrazione è necessario che i lavoratori interessati abbiano, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Regolarizzazione contributo ordinario 

Con l’approssimarsi del mese di dicembre si richiama alla memoria la citata circolare Inps, in quanto in essa è espressamente fatto presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2016.
Resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 dicembre 2016.
Resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 dicembre 2016.