FdS Trentino Assegno ordinario

Feb 3, 2017

Con messaggio n. 327 del 24 gennaio 2017 l’INPS ha illustrato le modalità per la presentazione delle istanze di assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà del Trentino.

La domanda di accesso all’assegno ordinario va presentata telematicamente alla sede di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

La domanda è disponibile nel portale www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”.

 

Poiché in data 27 settembre 2016 è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo, le domande di assegno ordinario presentate a partire da tale data sono da considerarsi nei termini.

 

Tuttavia, in fase di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e il 24 gennaio 2017 è neutralizzato per cui, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 24 gennaio 2017.

 

Specifica, inoltre, il messaggio che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 25 gennaio 2017, sempre ai fini dei termini di presentazione della domanda, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.