I dubbi riguardanti l’agevolazione Bonus Sud, nonostante l’Inps abbia fornito i propri chiarimenti per
fruire dell’incentivo con la circolare n. 41/2017, permangono in capo agli operatori.
L’incentivo
Possono avvalersi del Bonus Sud tutti i datori di lavoro privati, senza necessità che siano imprenditori, che assumono personale senza esservi tenuti. I lavoratori da assumere devono essere disoccupati. Tale requisito è sufficiente per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (da intendersi come 24 anni e 364 giorni), mentre per i soggetti che abbiano 25 anni viene richiesto, oltre allo stato di disoccupazione, anche di trovarsi senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il beneficio è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, si applica la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} prevista per i contratti a tempo determinato.
L’incentivo non può essere cumulato con altri incentivi relativi all’assunzione che prevedano sconti economici o contributivi.
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 , sugli aiuti “de minimis”, o, in alternativa, se l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
Faq su Bonus Sud
Per far utilizzare al meglio tale aiuto da parte degli interessati, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene con l’approfondimento del 18 aprile 2017 in cui riepiloga alcuni aspetti controversi della normativa sul tema e fornisce precisazioni sulla regola degli aiuti “de minimis”; l’approfondimento è composto da 16 Faq. Completa il lavoro una Tabella esemplificativa di alcuni aiuti de minimis.
Uno dei punti cruciali della fruibilità del Bonus Sud riguarda lo stato di disoccupazione del soggetto da assumere: costui, una volta resa la disponibilità al lavoro, è tenuto ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 150/15 a confermare il proprio status ponendo la firma presso il CPI del patto di servizio. Tale accordo spesso non avviene in maniera tempestiva. Quindi è da capire se è possibile fruire del bonus anche se il soggetto ha reso la dichiarazione di disponibilità ma non ha firmato il patto di servizio. A fornire la risposta dovrebbe essere l’ANPAL, contando anche che l’Inps sta già autorizzando delle assunzioni.
Altra problematica scottante riguarda la definizione degli aiuti di stato. Occorre rispettare la regola sugli aiuti de minimis, oppure dimostrare che l’assunzione realizza l’incremento netto occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa. Il problema riguarda la classificazione degli aiuti e l’identificazione dei vari enti erogatori. Ad arrecare aiuto in tale senso è stato predisposto il Registro Nazionale degli Aiuti – (RNA), istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI),che doveva essere operativo dal primo gennaio 2017, ma la data è stata spostata al 1° luglio 2017.
Pertanto, in attesa del RNA, le aziende devono operare un lavoro di ricerca delle informazioni in tutte le fonti legislative.
Per orientare l’operatore, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha preparato un riepilogo sugli aiuti di stato de minimis, contenuto in calce all’Approfondimento.
Di seguito, alcune risposte fornite:
- a fronte di errori nella domanda di compilazione, l’istanza va annullata e rifatta non essendo possibile modificare il contenuto;
- il datore di lavoro deve comprovare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione entro dieci giorni di calendario dalla data di accoglimento dell’istanza di prenotazione;
- non costituiscono aiuti de minimis il credito d’imposta ex Dl 70/2011 e l’agevolazione di cui all’art. 4 commi da 8 a 11, L. 92/2012;
- ogni volta che il datore di lavoro assume un lavoratore con il Bonus Sud deve effettuare nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» ricomprendendo nell’importo complessivo anche gli incentivi de minimis precedenti accolti.
Infine, si chiarisce quale è la procedura da seguire per la compilazione della dichiarazione sugli aiuti de minimis:
- occorre determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo lavoratore agevolato, individuando i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data 15/02/2017, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi finanziari 2017, 2016 e 2015);
- occorre calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, anche quelli concessi da altre Autorità nazionali, regionali o locali ottenuti nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione “incentivo Sud”;
- è necessario verificare che il Bonus Sud non faccia superare i limiti “de minimis” previsti dai regolamenti comunitari;
- occorre dettagliare per ogni aiuto, ente erogatore, codice fiscale erogatore, normativa di riferimento, importo agevolazione, data di erogazione.