A seguito dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto e del DPCM n. 144/2016, il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 3511 del 5 agosto 2016, ha comunicato che il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 e seguenti del D.Lgs n. 286/98, si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.
Pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare dovrà essere presentata telematicamente dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dall’art. 29, comma 3 del citato T.U. Immigrazione.
Conclude la nota chiarendo che la documentazione comprovante l’unione civile dovrà essere prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.