Estesa la malattia nella Gestione Separata

Ott 18, 2017

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata hanno diritto, in caso di malattia a:

  • indennità di degenza ospedaliera;
  • indennità di malattia.

 

Il D.Lgs. n. 81/2017 ha disposto, per i suddetti lavoratori, che i periodi di malattia – certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} – vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
L’INPS, con circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, ha chiarito che per il riconoscimento del diritto alla suddetta prestazione deve ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica, ovvero la sussistenza della grave patologia cronica.
Pertanto, il lavoratore dovrà produrre il certificato di malattia e consegnare agli uffici INPS:

 

  • il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;
  • un plico chiuso contenente la documentazione medica riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

 

La circolare n. 139/2017 specifica, inoltre, che qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi della Legge n. 81/2017, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, l’INPS procederà d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.