L’INPS ha chiarito che la possibilità di intervenire in autotutela sussiste ogniqualvolta la sede territorialmente competente verifichi l’infondatezza delle ragioni sostanziali della pretesa creditoria
dell’Istituto ed il contribuente non abbia provveduto ad instaurare un giudizio di accertamento in ordine alla pretesa creditoria stessa ovvero, dopo la notifica della Cartella di Pagamento o dell’Avviso di Addebito, abbia omesso di impugnare il titolo nei termini di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
Allo stesso modo, in presenza di impugnativa della Cartella di Pagamento o dell’Avviso di Addebito notificati, qualora l’Autorità Giudiziaria dichiari con sentenza l’inammissibilità del ricorso, una volta accertato il decorso del termine perentorio di cui al citato art. 24, comma 5, è possibile per la struttura territorialmente competente esercitare il potere di autotutela ove sia verificata l’infondatezza delle ragioni sostanziali della pretesa creditoria, posto che al giudice è preclusa in tal caso la pronuncia nel merito della vicenda processuale.
In entrambi i suddetti casi potrà essere operato lo sgravio/annullamento totale o parziale del credito.
Qualora, invece, sia intervenuta la sentenza di accertamento che abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria dell’Istituto, il ricorso all’esercizio del potere di autotutela resta escluso relativamente ai fatti che hanno costituito oggetto del giudizio.
Chiaramente, conclude il messaggio INPS n. 3609 del 20 settembre 2017, l’intervento in autotutela non sarà esperibile nel caso in cui, in presenza di un titolo divenuto inoppugnabile, il contribuente eccepisca che la prescrizione del credito previdenziale, in origine legittimamente richiesto nel rispetto dei termini di cui all’art. 3, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335, sia intervenuta anteriormente alla notifica del titolo esecutivo stesso.