Esenzione dalla reperibilità, il medico deve compilare correttamente il certificato telematico di malattia

Dic 5, 2017

Con comunicato stampa del 16 novembre 2017, l’INPS, nel rendere noto che l’incontro organizzato con la Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri è stato al momento

cancellato, ha evidenziato che sono state riscontrate alcune criticità dalla disamina dei certificati medici telematici pervenuti nei primi giorni di avvio del Polo Unico della Medicina fiscale.
Più nello specifico, l’Istituto comunica di aver riscontrato gravi anomalie redazionali nelle diagnosi o mancate segnalazioni di casi di esenzione dalla reperibilità.

Tale circostanza, oltre ad impedire di effettuare correttamente il controllo ad opera dell’Istituto, comporta un utilizzo improprio di risorse pubbliche ed è causa di disagio per i malati gravi (e per le loro famiglie), che devono rendersi reperibili a visita medica, anche se non necessario.

A tal proposito si rammenta che, dal 22 gennaio 2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

Tuttavia spetta al medico, all’atto della compilazione del certificato di malattia telematico, indicare che la malattia del lavoratore ricade in una delle suddette casistiche, barrando le apposite caselle presenti nel modello.

Alla luce del comunicato in questione, si suggerisce ai lavoratori di porre attenzione a come il certificato telematico venga compilato dal proprio medico, segnalando allo stesso il caso in cui si ricada in una delle suddette situazioni.