Distacco nell’UE

Lug 30, 2016


Nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016, che attua la Direttiva 2014/67/UE, concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).
A seguito di tale pubblicazione, dal 22 luglio 2016 sono in vigore le nuove regole sull’impiego in Italia di lavoratori distaccati da altri Paesi europei.

Ambito di applicazione

Le nuove norme, finalizzate a contrastare il ricorso a falsi distacchi per ridurre il costo del lavoro, si applicano:

• alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distacchino in Italia uno o più lavoratori abitualmente occupati in un altro Stato membro, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che, durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato;
• alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distacchino lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

Distacco non autentico 

Ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 136/2016, qualora il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In ogni caso l’ammontare della sanzione non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Nel caso in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati saranno puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.