I contributi versati alla previdenza complementare – quindi anche a Previndai – sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57.
Si rammenta, inoltre, che anche i contributi volontari possono essere dedotti e la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall’interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione, a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.
Con comunicato del 21 settembre 2017, Previndai ha rammentato che occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all’anno 2016 entro il 31 dicembre 2017, suggerendo di fornire tale dichiarazione utilizzando l’apposita funzione internet “059: Contr. non dedotti”, disponibile nell’area riservata del suo sito (www.previndai.it).
Grazie a tale funzione è possibile compilare e stampare il modulo 059 che, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato esclusivamente via fax ai numeri riportati sullo stesso modulo.
Ricorda inoltre il Fondo pensione che, in caso di pensionamento in corso d’anno con conseguente richiesta di prestazione al Fondo, ovvero in caso di riscatto anticipato della posizione previdenziale, l’ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione.