Danno biologico e assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2017

Ott 5, 2017

Poiché anche per l’anno 2016 l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo pari a -0,1{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}, e visto che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che, con riferimento alle

prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero (c.d. norma di salvaguardia), l’INAIL:

 

  • con circolare n. 39 del 27 settembre 2017, ha sottolineato che a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016 sono confermati;
  • con circolare n. 40 del 27 settembre 2017, ha evidenziato che è confermato l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016, ricordando che non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.